Art. 5.
              Verifica dei progetti di servizio civile
    1.  Gli  obiettori  e  le  ragazze e i ragazzi in servizio civile
volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale,
assunto  o  da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie
dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
    2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente in
materia  di  servizio  civile,  verifica  l'andamento  ed i risultati
raggiunti   dai   progetti   di   servizio   civile,  anche  al  fine
dell'espressione  del  parere  sulla  programmazione annuale prevista
alla lettera a), comma 3, dell'art. 4, della presente legge.