Art. 5. Verifica dei progetti di servizio civile 1. Gli obiettori e le ragazze e i ragazzi in servizio civile volontario non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie dell'organismo presso cui prestano servizio civile. 2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista alla lettera a), comma 3, dell'art. 4, della presente legge.