Art. 11.
                          Esame comunitario
    1.  Agli  aiuti  previsti dagli articoli 3 e 7 e' data attuazione
dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita'
da  parte  della  commissione  dell'Unione  europea  ai  sensi  degli
articoli 87 e 88 del Trattato.
    2.  All'attuazione  dei  singoli  interventi  di  cui  al comma 2
dell'art. 8  si  provvede  dal giorno successivo la pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione dell'avviso dell'esito positivo
dell'esame  di compatibilita' dei medesimi da parte della commissione
dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.