Art. 11. Esame comunitario 1. Agli aiuti previsti dagli articoli 3 e 7 e' data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. 2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art. 8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' dei medesimi da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.