Art. 3. Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari 1. La Regione concede aiuti finanziari in conto capitale o in conto interessi, anche attualizzati, per la realizzazione dei seguenti interventi: a) ristrutturazione di impianti esistenti, compreso il miglioramento tecnologico e dei processi produttivi; b) ampliamento di impianti esistenti nel rispetto della normativa comunitaria per i diversi settori produttivi; c) realizzazione di nuovi impianti; d) acquisto di impianti esistenti, ivi comprese le attrezzature, esclusivamente a condizione che il beneficiario dell'aiuto attui investimenti volti alla riconversione o al miglioramento delle attivita', al potenziamento strutturale, all'innovazione tecnologica nonche' a fini di delocalizzazione; e) ricapitalizzazione di imprese cooperative in connessione all'apporto di capitale dei soci, esclusivamente a copertura di investimenti.