Art. 3.
          Aiuti per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari
    1.  La  Regione  concede  aiuti finanziari in conto capitale o in
conto   interessi,  anche  attualizzati,  per  la  realizzazione  dei
seguenti interventi:
      a)   ristrutturazione   di   impianti  esistenti,  compreso  il
miglioramento tecnologico e dei processi produttivi;
      b)   ampliamento  di  impianti  esistenti  nel  rispetto  della
normativa comunitaria per i diversi settori produttivi;
      c) realizzazione di nuovi impianti;
      d)   acquisto   di   impianti   esistenti,   ivi   comprese  le
attrezzature,   esclusivamente   a  condizione  che  il  beneficiario
dell'aiuto   attui   investimenti   volti  alla  riconversione  o  al
miglioramento   delle   attivita',   al   potenziamento  strutturale,
all'innovazione tecnologica nonche' a fini di delocalizzazione;
      e)  ricapitalizzazione  di  imprese  cooperative in connessione
all'apporto  di  capitale  dei  soci,  esclusivamente  a copertura di
investimenti.