Art. 6.
                  Ammissione agli aiuti e procedure
    1.  La  giunta  regionale,  in  attuazione  del  programma di cui
all'art. 2,  stabilisce i requisiti di ammissibilita', le modalita' e
i  termini  per  la  presentazione delle domande per gli aiuti di cui
all'art. 3;  con  il medesimo atto sono indicate specifiche priorita'
per  l'ammissione  agli  aiuti,  le  spese  ammissibili, i criteri di
valutazione  delle  domande  e  le misure percentuali dei contributi,
nonche'  le  procedure  di concessione nell'ambito di quelle previste
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
    2.  Ai  contributi  di cui agli articoli 3, 7 e 8 si applicano le
disposizioni  contenute  negli  articoli  17,  18  e  19  della legge
regionale  n.  15  del  1997  e  nel  comma 3 dell'art. 4 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3.