Art. 6. Ammissione agli aiuti e procedure 1. La giunta regionale, in attuazione del programma di cui all'art. 2, stabilisce i requisiti di ammissibilita', le modalita' e i termini per la presentazione delle domande per gli aiuti di cui all'art. 3; con il medesimo atto sono indicate specifiche priorita' per l'ammissione agli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle domande e le misure percentuali dei contributi, nonche' le procedure di concessione nell'ambito di quelle previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Ai contributi di cui agli articoli 3, 7 e 8 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale n. 15 del 1997 e nel comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.