Art. 2. Azioni della Regione 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani. 2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti: a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilita' di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale e la percezione; b) promuove e sostiene il miglioramento della qualita' ambientale delle citta'; c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso; d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine; e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi; f) promuove attivita' di formazione e aggiornamento del personale degli enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilita' per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale; h) fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1; i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita'; l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' sugli interventi previsti dalla presente legge. 3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione puo' stipulare apposite convenzioni.