Art. 2.
                        Azioni della Regione
    1.  Per  il  perseguimento  delle finalita' di cui all'art. 1, la
Regione   coordina   con  gli  indirizzi  della  presente  legge  gli
interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla
condizione dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in
particolare nei contesti urbani.
    2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:
      a)  promuove  e  sostiene progetti finalizzati ad accrescere la
possibilita'  di  fruire  dell'ambiente  naturale  ed urbano da parte
dell'infanzia,  anche migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale
e la percezione;
      b)   promuove   e  sostiene  il  miglioramento  della  qualita'
ambientale delle citta';
      c)  sostiene  la progettazione e la realizzazione di interventi
innovativi  e  di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi
urbani  a  favore  dell'infanzia  e dell'adolescenza, con particolare
riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
      d)  sostiene  i piani comunali di regolazione degli orari (PRO)
caratterizzati  da  azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di
vita dei bambini e delle bambine;
      e)  incentiva  l'elaborazione  e  la  diffusione di indicazioni
tecniche  ed  operative e di una cultura della pianificazione e della
progettazione  urbana  ispirata  al  rispetto  ed  all'ascolto  delle
esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
      f)   promuove  attivita'  di  formazione  e  aggiornamento  del
personale  degli  enti  locali e degli addetti ai servizi di pubblica
utilita'  per  favorire  la  diffusione  di  pratiche coerenti con il
rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
      g)  promuove  la  creazione  di  una  banca  dati  dei progetti
attivati in ambito regionale;
      h)  fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli enti locali
ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1;
      i)  promuove  la  partecipazione  dei  bambini e delle bambine,
degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunita';
      l)   diffonde   la   conoscenza  sui  diritti  dell'infanzia  e
dell'adolescenza,  nonche'  sugli  interventi previsti dalla presente
legge.
    3.  Per  realizzare  le  azioni di cui al comma 2 la Regione puo'
stipulare apposite convenzioni.