Art. 4.
        Progetti "Citta' amiche dei bambini e delle bambine"
    1.  Per  il  perseguimento delle finalita' della presente legge i
comuni  si  dotano  di  progetti  di  intervento "Citta' amiche delle
bambine  e dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di
vita  dei  bambini  e  delle bambine, degli e delle adolescenti nelle
citta'.
    2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare
con  particolare  riferimento  alle  tipologie  indicate  dal comma 2
dell'art.  2  e  individuano  procedure semplificate ed accelerate di
realizzazione.
    3.  Per  promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma
1,  ed  in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c),
d)  ed  e)  del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai
comuni   sulla   base   dei   criteri   e  delle  modalita'  definite
periodicamente  dalla  giunta regionale. Tali contributi non potranno
superare il 50% della spesa considerata ammissibile.
    4.  La  giunta regionale individua annualmente almeno un progetto
pilota,  tra quelli presentati dai comuni, che si caratterizza per la
particolare  innovativita' e trasversalita', al fine di sostenerne la
realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilita'.