Art. 4. Progetti "Citta' amiche dei bambini e delle bambine" 1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge i comuni si dotano di progetti di intervento "Citta' amiche delle bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualita' di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle citta'. 2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione. 3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai comuni sulla base dei criteri e delle modalita' definite periodicamente dalla giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50% della spesa considerata ammissibile. 4. La giunta regionale individua annualmente almeno un progetto pilota, tra quelli presentati dai comuni, che si caratterizza per la particolare innovativita' e trasversalita', al fine di sostenerne la realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilita'.