Art. 5. Coordinamento e monitoraggio delle azioni 1. La giunta regionale assicura, definendone le concrete modalita' e strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2. 2. La giunta regionale effettua il monitoraggio delle attivita', dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge e relaziona annualmente al consiglio regionale.