Art. 5.
              Coordinamento e monitoraggio delle azioni
    1.   La   giunta  regionale  assicura,  definendone  le  concrete
modalita'   e  strumenti,  il  coordinamento  delle  azioni  previste
dall'art. 2.
    2.  La giunta regionale effettua il monitoraggio delle attivita',
dei  progetti  e  dei  programmi  scaturiti  dall'applicazione  della
presente legge e relaziona annualmente al consiglio regionale.