Art. 6. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 285/1997, nonche' mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte "spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 dicembre 1999 ERRANI