Art. 6.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai
sensi   dell'art.   2  della  legge  n.  285/1997,  nonche'  mediante
l'istituzione  di  appositi  capitoli nella parte "spesa del bilancio
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede
di  approvazione  della  legge annuale di bilancio, a norma di quanto
disposto  dal  comma  1  dell'art.  11 della legge regionale 6 luglio
1977, n. 31 e successive modificazioni".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 28 dicembre 1999
                               ERRANI