Art. 4. Misure di salvaguardia e divieti 1. Fino alla data di esecutivita' del piano e del regolamento della riserva, di cui all'art. 6, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, salvo quanto previsto al comma 2. 2. All'interno del perimetro della riserva e' vietata l'attivita' venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6.