Art. 4.
                  Misure di salvaguardia e divieti
    1.  Fino  alla  data  di esecutivita' del piano e del regolamento
della   riserva,  di  cui  all'art. 6,  si  applicano  le  misure  di
salvaguardia  di  cui  all'art. 8  della legge regionale n. 29/1997 e
successive modificazioni, salvo quanto previsto al comma 2.
    2. All'interno del perimetro della riserva e' vietata l'attivita'
venatoria,   salvo  eventuali  prelievi  faunistici  ed  abbattimenti
selettivi   per  ricomporre  squilibri  ecologici,  disciplinati  dal
regolamento di cui all'art. 6.