Art. 5. G e s t i o n e 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la gestione della riserva e' affidata alla provincia di Roma, che vi provvede nelle forme ivi previste adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' di gestione indicate nel capo II, sezione II, della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.