Art. 5.
                           G e s t i o n e
    1.  Ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1,  lettera  b)  della legge
regionale  n.  29/1997  e successive modificazioni, la gestione della
riserva  e'  affidata  alla  provincia di Roma, che vi provvede nelle
forme  ivi previste adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, secondo i
criteri  e le modalita' di gestione indicate nel capo II, sezione II,
della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni.