Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attivazione, alla tabellazione e alla redazione del piano e del regolamento della riserva. 2. L'onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1999 sullo stanziamento del capitolo 52152 "Fondo regionale per l'ambiente (art. 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549)" dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1997 e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 26 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 22 ottobre 1999