Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  lire  100  milioni per l'anno 1999 finalizzata agli interventi di
prima attivazione, alla tabellazione e alla redazione del piano e del
regolamento della riserva.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma 1 rientra nella riserva di lire 8
miliardi  prevista  per  l'anno  1999 sullo stanziamento del capitolo
52152  "Fondo  regionale  per  l'ambiente (art. 3, comma 27, legge 28
dicembre 1995, n. 549)" dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1997
e successive modificazioni.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 26 ottobre 1999
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 22
ottobre 1999