Articolo 10 (Raccordo con l'Osservatorio nazionale) 1. L'Osservatorio, al fine del coordinamento dei flussi informativi e della raccolta dei dati, nonche' dell'elaborazione degli stessi, si raccorda con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998.