Articolo 10
               (Raccordo con l'Osservatorio nazionale)

1. L'Osservatorio, al fine del coordinamento dei flussi informativi e
della  raccolta  dei dati, nonche' dell'elaborazione degli stessi, si
raccorda  con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero
dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 6 del
d.lgs. 114/1998.