Articolo 12
         (Adozione e revisione del documento programmatico)

1. Il documento programmatico proposto dalla Giunta regionale, previa
consultazione   degli   enti   locali   e  delle  organizzazioni  dei
consumatori,   delle  imprese  del  commercio  e  del  settore  delle
costruzioni  e  dei  lavoratori,  e'  adottato  con deliberazione del
Consiglio  regionale  ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

2.  Centoventi  giorni prima della scadenza del triennio di validita'
del   documento  programmatico,  la  Giunta  regionale  trasmette  al
Consiglio,  per  l'adozione,  la  proposta di revisione del documento
programmatico  stesso,  con  le  modalita'  di cui al comma 1, tenuto
anche  conto, dell'attivita' di monitoraggio svolta dall'Osservatorio
di   cui   all'articolo   8,   delle  esperienze  applicative,  delle
modificazioni  del  contesto  economico  del  mercato e dei mutamenti
delle  caratteristiche  degli ambiti territoriali di cui all'articolo
13.

3.  Fino  alla  data  di  pubblicazione della revisione del documento
programmatico continua ad applicarsi quello precedente.

4. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune interessato,
puo' proporre al Consiglio regionale parziali modifiche dei contenuti
del  documento  programmatico, anche prima dello scadere del triennio
di  validita',  nel  rispetto  degli  indirizzi generali definiti nel
documento ! tesso.

5.  In  caso  di mancata definizione da parte dei comuni dell'assetto
della  rete distributiva di cui all'articolo 11, comma 4, provvede la
Regione.