Articolo 12 (Adozione e revisione del documento programmatico) 1. Il documento programmatico proposto dalla Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali e delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del settore delle costruzioni e dei lavoratori, e' adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Centoventi giorni prima della scadenza del triennio di validita' del documento programmatico, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, per l'adozione, la proposta di revisione del documento programmatico stesso, con le modalita' di cui al comma 1, tenuto anche conto, dell'attivita' di monitoraggio svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, delle esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato e dei mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali di cui all'articolo 13. 3. Fino alla data di pubblicazione della revisione del documento programmatico continua ad applicarsi quello precedente. 4. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune interessato, puo' proporre al Consiglio regionale parziali modifiche dei contenuti del documento programmatico, anche prima dello scadere del triennio di validita', nel rispetto degli indirizzi generali definiti nel documento ! tesso. 5. In caso di mancata definizione da parte dei comuni dell'assetto della rete distributiva di cui all'articolo 11, comma 4, provvede la Regione.