Articolo 13 (Ambiti territoriali) 1. Sono considerati ambiti territoriali, ai fini della programmazione commerciale, i seguenti: a) area metropolitana omogenea coincidente con il comune di Roma; b) aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, cosi' distinte: 1) provincia di Frosinone; 2) provincia di Latina; 3) provincia di Rieti; 4) provincia di Roma, escluso il comune di Roma; 5) provincia di Viterbo. 2. Il documento programmatico di cui all'articolo 11 puo' individua e, su proposta dei comuni interessati, aree integrate all'interno degli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo.