Articolo 13
                        (Ambiti territoriali)

1. Sono considerati ambiti territoriali, ai fini della programmazione
commerciale, i seguenti:
   a) area metropolitana omogenea coincidente con il comune di Roma;
   b)  aree  sovracomunali  configurabili  come  un  unico  bacino di
utenza, cosi' distinte:
1) provincia di Frosinone;
2) provincia di Latina;
3) provincia di Rieti;
4)  provincia  di  Roma,  escluso  il comune di Roma; 5) provincia di
Viterbo.

2.  Il  documento programmatico di cui all'articolo 11 puo' individua
e,  su  proposta  dei  comuni interessati, aree integrate all'interno
degli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo.