Articolo 15
                         (Criteri generali)

1.  Costituiscono criteri generali per la programmazione territoriale
degli insediamenti commerciali:
   a)   utilizzazione   del  territorio  nei  limiti  dello  sviluppo
sostenibile  e  nel  rispetto degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi,  che  consenta  contemporaneamente pluralita' di scelte di
aree alle imprese;
   b)   promozione   delle   componenti  produttive  del  territorio,
compatibilmente  con  la  tutela, il recupero e la valorizzazione del
paesaggio,  dell'ambiente  e  del territorio rurale e montano, previo
studio, ove necessario, dell'impatto ambientale;
   c)  integrazione  e  riqualificazione socio-economica-territoriale
degli insediamenti produttivi e residenziali;
   d)   miglioramento  delle  modalita'  di  trasporto  su  tutto  il
territorio regionale;
   e)   riequilibrio   funzionale  dei  sistemi  territoriali  locali
identificati  dal  vigente  strumento  di pianificazione territoriale
regionale,   assumendoli   come   riferimento   per  le  analisi  del
dimensionamento  delle varie tipologie di offerta, in relazione anche
alla domanda.