Articolo 15 (Criteri generali) 1. Costituiscono criteri generali per la programmazione territoriale degli insediamenti commerciali: a) utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che consenta contemporaneamente pluralita' di scelte di aree alle imprese; b) promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio, ove necessario, dell'impatto ambientale; c) integrazione e riqualificazione socio-economica-territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali; d) miglioramento delle modalita' di trasporto su tutto il territorio regionale; e) riequilibrio funzionale dei sistemi territoriali locali identificati dal vigente strumento di pianificazione territoriale regionale, assumendoli come riferimento per le analisi del dimensionamento delle varie tipologie di offerta, in relazione anche alla domanda.