Articolo 16
  (Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita)

1.  Per  la localizzazione delle medie strutture di vendita i comuni,
nei  propri  strumenti  urbanistici,  devono  conformarsi ai seguenti
criteri:
   a)  tendere  a  favorire  l'insediamento  delle medie strutture di
vendita  su  aree  gia' dotate delle necessarie infrastrutture, anche
attraverso  l'ampliamento  e  la  trasformazione delle attivita' gia'
insediate,
   b)  tendere  al  recupero  del  patrimonio edilizio esistente, ivi
compresi  i  complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la
valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
   c)  perseguire  il  riequilibrio  urbanistico di aree e di tessuti
urbani degradati, instabili, da qualificare;
   d)  assicurare  la migliore accessibilita' da parte dell'utenza al
fine di ridurre la necessita' di mobilita';
   e) tenere conto:
1)  dell'esistenza  o  della  previsione di realizzazione contestuale
delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;

2)  dell'esistenza  di  spazi per i parcheggi in quantita' adeguata e
comunque non inferiore alle misure minime di cui all'articolo 19;
   f)  favorire  l'insediamento di strutture di vendita connesse allo
sviluppo  della  cultura, dell'informazione e delle tradizioni, quali
gallerie   d'arte,   librerie  ed  esercizi  commerciali  concernenti
prodotti di attivita' editoriali.