Articolo 16 (Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita) 1. Per la localizzazione delle medie strutture di vendita i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) tendere a favorire l'insediamento delle medie strutture di vendita su aree gia' dotate delle necessarie infrastrutture, anche attraverso l'ampliamento e la trasformazione delle attivita' gia' insediate, b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti; c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree e di tessuti urbani degradati, instabili, da qualificare; d) assicurare la migliore accessibilita' da parte dell'utenza al fine di ridurre la necessita' di mobilita'; e) tenere conto: 1) dell'esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie; 2) dell'esistenza di spazi per i parcheggi in quantita' adeguata e comunque non inferiore alle misure minime di cui all'articolo 19; f) favorire l'insediamento di strutture di vendita connesse allo sviluppo della cultura, dell'informazione e delle tradizioni, quali gallerie d'arte, librerie ed esercizi commerciali concernenti prodotti di attivita' editoriali.