Articolo 17 (Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita) 1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) tendere a favorire l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree gia' dotate delle necessarie infrastrutture; b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela ed alla valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti; c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili, da qualificare; d) prevedere specifiche disposizioni per garantire la necessaria compatibilita' e correlazione tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali; e) garantire la funzionalita' della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni e di servizi di livello regionale esistenti o in corso di realizzazione, quali strutture ospedaliere, strutture universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi ed aree protette regionali, impianti tecnologici e del trasporto dell'energia; f) assicurare la ottimale accessibilita' da parte dell'utenza, al fine di ridurre la necessita' di mobilita'; g) privilegiare la vicinanza alle infrastrutture di livello primario, in particolare agli svincoli stradali ed autostradali, in modo da consentire la massima accessibilita' ai complessi stessi; h) tenere conto: 1) dell'esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie; 2) della fattibilita' degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell'area interessata; 3) dell'esistenza di spazi per i parcheggi in quantita' adeguata, e comunque non inferiore alle misure minime di cui all'articolo 19.