Articolo 17
  (Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita)

1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, i comuni,
nei  propri  strumenti  urbanistici,  devono  conformarsi ai seguenti
criteri:
   a)  tendere  a  favorire  l'insediamento delle grandi strutture di
vendita su aree gia' dotate delle necessarie infrastrutture;
   b)  tendere  al  recupero  del  patrimonio edilizio esistente, ivi
compresi  i  complessi  produttivi  dismessi, puntando alla tutela ed
alla valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
   c)  perseguire  il  riequilibrio  urbanistico  di  aree di frangia
costituite da tessuti urbani instabili, da qualificare;
   d)  prevedere  specifiche disposizioni per garantire la necessaria
compatibilita'  e  correlazione  tra  gli  insediamenti  industriali,
artigianali, direzionali e commerciali;
   e)  garantire la funzionalita' della scelta localizzativa rispetto
alla  rete  di funzioni e di servizi di livello regionale esistenti o
in  corso  di  realizzazione,  quali strutture ospedaliere, strutture
universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi
ed  aree  protette  regionali,  impianti  tecnologici e del trasporto
dell'energia;
   f)  assicurare la ottimale accessibilita' da parte dell'utenza, al
fine di ridurre la necessita' di mobilita';
   g)  privilegiare  la  vicinanza  alle  infrastrutture  di  livello
primario,  in  particolare agli svincoli stradali ed autostradali, in
modo da consentire la massima accessibilita' ai complessi stessi;
   h) tenere conto:
1)  dell'esistenza  o  della  previsione di realizzazione contestuale
delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;

2)   della   fattibilita'   degli   interventi   in   rapporto   alle
caratteristiche  geologiche,  idrogeologiche  ed idrauliche dell'area
interessata;

3)  dell'esistenza  di spazi per i parcheggi in quantita' adeguata, e
comunque non inferiore alle misure minime di cui all'articolo 19.