Articolo 19
               (Criteri per la dotazione di parcheggi)

1.  I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai
seguenti criteri:
   a)   calcolare   ai  fini  della  dotazione  minima  di  parcheggi
necessaria  per  consentire  l'insediamento  di esercizi commerciali,
quella  stabilita dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942,
n.  1150,  come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989,
n.  122,  o,  se maggiore, quella stabilita per ciascuna tipologia di
struttura di vendita alle lettere f), g) ed h);
   b)  reperire i parcheggi all'interno dell'area di pertinenza delle
strutture  di  vendita,  ad una distanza idonea a garantire un rapido
collegamento pedonale con la struttura stessa;
   c)  per  le  zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica,
reperire le aree di parcheggio in sede di strumento attuativo;
   d)  consentire  il  reperimento  delle  aree  di  sosta  anche  in
strutture  multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione
agli standard ordinari;
   e)  coordinare  la localizzazione delle aree di sosta con il piano
del traffico;
   f)  relativamente  agli  esercizi  di  vicinato,  assicurare che i
parcheggi,  reperibili  anche  su  aree  pubbliche,  in  superficie o
sotterranei,  siano  dimensionati nella misura minima di mq. 0,50 per
ogni metro quadro di superficie di vendita, con facolta' per i comuni
di ridimensionarne la quantita' nei seguenti casi:
1)  ubicazione  del  punto  di  vendita in zone a traffico limitato o
escluso;

2) prevalente carattere pedonale dell'utenza;

3)   interesse   pubblico,   riqualificazione   ambientale,  sociale,
architettonica,   aree  interessate  dall'operativita'  di  programmi
integrati  per  la  rivitalizzazione  della  rete  degli  esercizi di
vicinato;
   g) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che:
1)  i  parcheggi  siano  dimensionati nella misura minima di mq.1 per
ogni  metro  quadro  di  superficie  di vendita, prevedendo ulteriori
parcheggi,  nella  misura  minima di mq.0,50 per ogni metro quadro di
ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati ad altre
attivita' complementari a quella commerciale, riservando una quota di
tale  area  alle  operazioni di carico e scarico delle merci, ove non
siano  diversamente  organizzate,  ed  agli  spazi per i portatori di
handicap;

2)  le  aree  a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano
dotate  di  alberature  di  allo fusto di specie tipiche locali nella
misura  minima  di  un  albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve
particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale;

3)  il  numero  di  posti  auto  sia  individuato in relazione ad una
superficie  minima  di  mq.  20  per  ciascun  parcheggio di sosta di
relazione,  con  facolta'  per  i  comuni  che dispongano di elementi
circostanziati  sui  flussi di utenza riferiti a particolari aree, di
ridurre  le  dotazioni  minime  dei parcheggi, tenendo conto dei dati
oggettivi di analisi, per le seguenti quote:

3.1  la  quota  parte  della  domanda  di  sosta  eliminabile tramite
l'adozione di adeguate misure di mobilita' collettiva;

3.2  la  quota  parte  della domanda di sosta eliminabile inibendo la
motorizzazione   individuale,  in  funzione  di  specifici  obiettivi
urbanistico-ambientali riguardanti parti della citta';

3.3 la quota parte delle domande di sosta che, in quanto originata da
usi  che  coprono  fasce  orarie diverse, puo' essere soddisfatta dai
medesimi parcheggi;
   h) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che:
1)  i  parcheggi  siano dimensionati nella misura minima di mq. 2 per
ogni  metro  quadro  di  superficie  di  vendita prevedendo ulteriori
parcheggi,  nella  misura  minima  di  mq. 1 per ogni metro quadro di
ulteriori  spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre
attivita' connesse, riservando una quota di tale area alle operazioni
di   carico   e   scarico  delle  merci,  ove  non  sia  diversamente
organizzato, ed agli spazi per i portatori di handicap;

2)  le  aree  a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano
dotate  di  alberature  di  alto fusto di specie tipiche locali nella
misura  minima  di  un  albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve
particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale;

3)  il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie
minima  di  parcheggio  di  sosta di relazione, sia rapportato ad una
superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio;
   i)   relativamente   alle   zone   definite   centro   storico,  o
eventualmente in aree limitrofe, assicurare che:
1)  siano  reperiti parcheggi nella misura di 1 mq./mq. di superficie
di  vendita,  in  relazione  al complesso delle strutture commerciali
esistenti  e  previste,  fatta  eccezione per gallerie d'arte, per le
librerie  e  per  gli  esercizi  commerciali  concernenti prodotti di
attivita' editoriale;

2) sia previsto l'obbligo, in caso d'impossibilita' di raggiungere le
quantita'  di  cui  al  numero 1) per indisponibilita' di aree idonee
ovvero  per  ragioni  di  rispetto ambientale e di salvaguardia delle
caratteristiche,  della  conformazione  e  delle  funzioni della zona
stessa,  di  precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni
delle aree di sosta.