Articolo 19 (Criteri per la dotazione di parcheggi) 1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri: a) calcolare ai fini della dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento di esercizi commerciali, quella stabilita dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, o, se maggiore, quella stabilita per ciascuna tipologia di struttura di vendita alle lettere f), g) ed h); b) reperire i parcheggi all'interno dell'area di pertinenza delle strutture di vendita, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa; c) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, reperire le aree di parcheggio in sede di strumento attuativo; d) consentire il reperimento delle aree di sosta anche in strutture multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione agli standard ordinari; e) coordinare la localizzazione delle aree di sosta con il piano del traffico; f) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che i parcheggi, reperibili anche su aree pubbliche, in superficie o sotterranei, siano dimensionati nella misura minima di mq. 0,50 per ogni metro quadro di superficie di vendita, con facolta' per i comuni di ridimensionarne la quantita' nei seguenti casi: 1) ubicazione del punto di vendita in zone a traffico limitato o escluso; 2) prevalente carattere pedonale dell'utenza; 3) interesse pubblico, riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall'operativita' di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato; g) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che: 1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq.1 per ogni metro quadro di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.0,50 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati ad altre attivita' complementari a quella commerciale, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non siano diversamente organizzate, ed agli spazi per i portatori di handicap; 2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di allo fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale; 3) il numero di posti auto sia individuato in relazione ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio di sosta di relazione, con facolta' per i comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, di ridurre le dotazioni minime dei parcheggi, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, per le seguenti quote: 3.1 la quota parte della domanda di sosta eliminabile tramite l'adozione di adeguate misure di mobilita' collettiva; 3.2 la quota parte della domanda di sosta eliminabile inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici obiettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della citta'; 3.3 la quota parte delle domande di sosta che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, puo' essere soddisfatta dai medesimi parcheggi; h) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che: 1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq. 2 per ogni metro quadro di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attivita' connesse, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non sia diversamente organizzato, ed agli spazi per i portatori di handicap; 2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale; 3) il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, sia rapportato ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio; i) relativamente alle zone definite centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, assicurare che: 1) siano reperiti parcheggi nella misura di 1 mq./mq. di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste, fatta eccezione per gallerie d'arte, per le librerie e per gli esercizi commerciali concernenti prodotti di attivita' editoriale; 2) sia previsto l'obbligo, in caso d'impossibilita' di raggiungere le quantita' di cui al numero 1) per indisponibilita' di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle aree di sosta.