Articolo 20 (Criteri per i centri storici) 1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell'ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d'intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, ed individuando i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo. 2. I programmi di cui al comma 1 possono interessare tutta o parte dell'area del centro storico, nonche' edifici di interesse storico, archeologico o ambientale, e prevedono la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata mediante: a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l'accessibilita' prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi al di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo; b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate; c) effettuazione di studi per valutare la possibilita' di inserimento di nuove funzioni extraresidenziali e definire le porzioni di centro storico da considerare immodificabili; d) dotazione di specifici standard per i centri storici ritenuti anche poli di attrazione turistica; e) determinazione delle tipologie: di attivita' e delle strutture di vendita qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell'ambito delle tipologie previste come compatibili dal documento programmatico di cui all'articolo 11. 3. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, anche in deroga alle previsioni del documento programmatico previsto nell'articolo 11, possono prevedere nei programmi di cui al comma 1, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo, la realizzazione nei centri storici di: a) centri commerciali, utilizzando immobili esistenti eventualmente soggetti a recupero edilizio, purche' la superficie di vendita non sia superiore a mq. 2.000 ed a condizione che almeno il 50 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato; b) medie strutture di vendita destinate a gallerie d'arte, a librerie e ad esercizi commerciali di prodotti di attivita' editoriali. 4. Per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, la realizzazione di centri commerciali ai sensi del comma 3, lettera a) e' consentita purche' la superficie di vendita non sia superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998 ed a condizione che almeno il 60 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato. 5. Nelle aree interessate dai programmi di cui al comma 1, i comuni, fino e non oltre la data del 30 aprile 2001, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 25, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto del nuovo esercizio sulla rete degli esercizi esistenti, ed in considerazione della previsione di interventi di qualificazione e di razionalizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori e/o della domanda turistica.