Articolo 20
                   (Criteri per i centri storici)

1.  I  comuni,  nei  propri  strumenti urbanistici, possono prevedere
specifiche  normative  atte  a  regolamentare la localizzazione delle
strutture  di  vendita  nell'ambito  dei  centri  storici, attraverso
appositi   programmi   d'intervento,   al  fine  di  riqualificare  e
salvaguardare   il  tessuto  urbano  di  antica  origine,  eliminando
fenomeni  di  degrado e di abbandono, ed individuando i limiti per le
zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo.

2.  I  programmi  di cui al comma 1 possono interessare tutta o parte
dell'area  del  centro storico, nonche' edifici di interesse storico,
archeologico  o  ambientale,  e  prevedono  la  razionalizzazione dei
sistemi di fruizione dell'area interessata mediante:
   a)    interventi    infrastrutturali    necessari    a   garantire
l'accessibilita'   prioritariamente  attraverso  il  mezzo  pubblico,
realizzando  adeguati  parcheggi  al  di  fuori  del  centro stesso e
provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo;
   b)   localizzazione  e  regolamentazione  delle  aree  pedonali  o
parzialmente pedonalizzate;
   c)   effettuazione  di  studi  per  valutare  la  possibilita'  di
inserimento   di  nuove  funzioni  extraresidenziali  e  definire  le
porzioni di centro storico da considerare immodificabili;
   d)  dotazione  di specifici standard per i centri storici ritenuti
anche poli di attrazione turistica;
   e)  determinazione delle tipologie: di attivita' e delle strutture
di   vendita  qualitativamente  rapportabili  ai  caratteri  storici,
architettonici  ed  urbanistici del centro storico, nell'ambito delle
tipologie  previste  come  compatibili dal documento programmatico di
cui all'articolo 11.
3.  I  comuni  con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, anche in
deroga   alle   previsioni   del   documento  programmatico  previsto
nell'articolo  11, possono prevedere nei programmi di cui al comma 1,
al  fine  di  rivitalizzare il sistema distributivo, la realizzazione
nei centri storici di:
   a)    centri    commerciali,    utilizzando   immobili   esistenti
eventualmente  soggetti a recupero edilizio, purche' la superficie di
vendita  non  sia superiore a mq. 2.000 ed a condizione che almeno il
50 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato;
   b)  medie  strutture  di  vendita  destinate  a gallerie d'arte, a
librerie   e   ad  esercizi  commerciali  di  prodotti  di  attivita'
editoriali.
4.  Per  i  comuni  con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, la
realizzazione  di centri commerciali ai sensi del comma 3, lettera a)
e'  consentita  purche' la superficie di vendita non sia superiore ai
limiti  previsti  per  le medie strutture di vendita dall'articolo 4,
comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998 ed a condizione che almeno il
60 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato.

5.  Nelle aree interessate dai programmi di cui al comma 1, i comuni,
fino  e  non  oltre  la data del 30 aprile 2001, possono sospendere o
inibire  gli  effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi
di  vicinato  di  cui  all'articolo  25,  sulla  base  di  specifiche
valutazioni  circa  l'impatto  del  nuovo  esercizio sulla rete degli
esercizi   esistenti,   ed  in  considerazione  della  previsione  di
interventi di qualificazione e di razionalizzazione di infrastrutture
e  servizi  adeguati  alle esigenze dei consumatori e/o della domanda
turistica.