Articolo 21 (Criteri per i centri di minore consistenza demografica) 1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali relativi ai centri di minore consistenza demografica coincidenti con i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti: a) riequilibrio funzionale e valorizzazione dei centri minori in via di spopolamento, attraverso la localizzazione di attrezzature commerciali idonee a superare la monofunzionalita' residenziale; b) riqualificazione ambientale funzionale e morfologica degli insediamenti prevalentemente residenziali ed in particolare di quelli di recente formazione radi e non definiti, prevedendo: 1) il rafforzamento della struttura urbana, mediante una organica dotazione di esercizi e di attrezzature commerciali anche polifunzionali; 2) interventi diretti a migliorare l'accessibilita', prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, a realizzare aree per la sosta di relazione differenziate per le diverse tipologie di esercizi di vendita e zone pedonalizzate; 3) l'individuazione di norme per il riordino delle aree in cui sono collocate le attivita' e le funzioni marginali, con la verifica di compatibilita' di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi; 4) l'individuazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini del loro recupero; c) consolidamento e rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi e di attrezzature per il sostegno e la commercializzazione della produzione tipica locale.