Articolo 21
      (Criteri per i centri di minore consistenza demografica)

1.  I comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai
seguenti  criteri  per  la  tutela  e la valorizzazione delle risorse
territoriali  relativi  ai  centri  di minore consistenza demografica
coincidenti con i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti:
   a)  riequilibrio  funzionale e valorizzazione dei centri minori in
via  di  spopolamento,  attraverso  la localizzazione di attrezzature
commerciali idonee a superare la monofunzionalita' residenziale;
   b)  riqualificazione  ambientale  funzionale  e  morfologica degli
insediamenti prevalentemente residenziali ed in particolare di quelli
di recente formazione radi e non definiti, prevedendo:
1)  il  rafforzamento  della  struttura urbana, mediante una organica
dotazione   di   esercizi   e   di   attrezzature  commerciali  anche
polifunzionali;

2) interventi diretti a migliorare l'accessibilita', prioritariamente
attraverso  il  mezzo  pubblico,  a  realizzare  aree per la sosta di
relazione  differenziate  per  le  diverse  tipologie  di esercizi di
vendita e zone pedonalizzate;

3)  l'individuazione  di norme per il riordino delle aree in cui sono
collocate  le  attivita'  e le funzioni marginali, con la verifica di
compatibilita' di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi;

4)  l'individuazione  delle  aree industriali dismesse o collocate in
maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini del loro recupero;
   c)  consolidamento  e rafforzamento dei processi di valorizzazione
del  territorio  rurale,  mediante  la  realizzazione di servizi e di
attrezzature   per   il   sostegno  e  la  commercializzazione  della
produzione tipica locale.