Articolo 22
   (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intervento
                       sostitutivo regionale)

1.  I  comuni  sono  tenuti  ad  adeguare  gli  strumenti urbanistici
generali  ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale entro e non
oltre  180  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.   L'adeguamento  e'  effettuato  nel  rispetto  dei  princi'pi
contenuti nella presente legge e dei criteri di cui al presente capo,
individuando:
   a)  le  aree  da  destinare  agli  insediamenti  commerciali,  con
particolare riferimento agli insediamenti di medie e grandi strutture
di vendita al dettaglio;
   b)  i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali
al  fine  della  tutela  dell'arredo  urbano  e  dei  beni  artistici
culturali ed ambientali;
   c)  i  limiti  ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei
centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e
naturale;
   d)  i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla
disponibilita'  di  spazi  pubblici ed alle quantita' minime di spazi
per parcheggi;
   e)   la  correlazione  tra  l'autorizzazione  amministrativa  alla
vendita e la concessione edilizia.
2.  I  comuni  possono ritenere vigente, anche prima dell'adeguamento
degli  strumenti  urbanistici  previsto  nel comma 1, la destinazione
commerciale  dei  siti  sui  quali  esistono fabbricati per attivita'
commerciali  abilitati e oggetto di concessione edilizia in sanatoria
ai  sensi  delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n.
724,  purche' vengano rispettati le misure minime di cui all'articolo
19  e  gli  indici  di  cui  all'articolo 52 ed inseriti nei piani di
sviluppo.

3.  In caso di inadempienza comunale entro il termine di cui al comma
1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore
termine  di  60  giorni,  adotta  in  via  sostitutiva  l'adeguamento
previsto   nello  stesso  comma,  affidando  la  predisposizione  dei
relativi  atti  alla  struttura  regionale  competente  o  conferendo
apposito  incarico  a  soggetto  esterno  ai sensi della legislazione
vigente.

4. I provvedimenti regionali di cui al comma 3 restano in vigore fino
all'emanazione di quelli comunali.