Articolo 22 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intervento sostitutivo regionale) 1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento e' effettuato nel rispetto dei princi'pi contenuti nella presente legge e dei criteri di cui al presente capo, individuando: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali, con particolare riferimento agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici culturali ed ambientali; c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; d) i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilita' di spazi pubblici ed alle quantita' minime di spazi per parcheggi; e) la correlazione tra l'autorizzazione amministrativa alla vendita e la concessione edilizia. 2. I comuni possono ritenere vigente, anche prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici previsto nel comma 1, la destinazione commerciale dei siti sui quali esistono fabbricati per attivita' commerciali abilitati e oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, purche' vengano rispettati le misure minime di cui all'articolo 19 e gli indici di cui all'articolo 52 ed inseriti nei piani di sviluppo. 3. In caso di inadempienza comunale entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine di 60 giorni, adotta in via sostitutiva l'adeguamento previsto nello stesso comma, affidando la predisposizione dei relativi atti alla struttura regionale competente o conferendo apposito incarico a soggetto esterno ai sensi della legislazione vigente. 4. I provvedimenti regionali di cui al comma 3 restano in vigore fino all'emanazione di quelli comunali.