Articolo 23
                            (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
   a)  per  commercio  ai  dettaglio,  l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende,  su  aree  private  in  sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
   b)  per  superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area
coperta o scoperta destinata alla vendita compresa quella occupata da
banchi,  scaffalature  e  simili o destinata a stanzini di prova; non
costituisce  superficie  di  vendita  l'area  destinata  a magazzini,
depositi,  locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso,
corridoi e simili;
   c)  per  superficie  di  vendita  di un centro commerciale, quella
costituita  dalla  somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio  in  esso  presenti,  con  esclusione delle altre eventuali
attivita' integrative;
   d)  per  apertura di un centro commerciale, non solo l'attivazione
di  un  complesso  di  esercizi  concepito e realizzato sulla base di
apposito  progetto  edilizio e commerciale, ma anche l'attivazione di
un complesso commerciale funzionalmente unitario, realizzato mediante
piu'  operazioni formalmente distinte, di apertura, trasferimento e/o
ampliamento e/o concentrazione di attivita' commerciali preesistenti;
   e)  per  aree  integrate,  le  aree  per  le  quali  lo  strumento
urbanistico  comunale  prevede  espressamente  la  compatibilita' per
l'insediamento   di   grandi   strutture   di  vendita,  che  possono
comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita,
integrate  funzionalmente  sulla base delle disposizioni di specifico
strumento urbanistico attuativo;
   f)  per  concentrazione,  l'apertura  di  una nuova media o grande
struttura di vendita, attraverso la riunione di preesistenti esercizi
commerciali di vendita;
   g)  per  accorpamento,  l'ampliamento  di  un esercizio avente una
superficie  di  vendita  risultante  dalla  somma  delle superfici di
vendita   di  esercizi  gia'  autorizzati,  che  cessano  la  propria
attivita'  all'atto  dell'accorpamento  stesso;  l'accorpamento  puo'
riguardare esercizi anche di settore merceologico diverso; attraverso
l'accorpamento  possono  essere  realizzate  unicamente  strutture di
vendita quali definite nella presente legge;
   h)  per  ampliamento strutturale s'intende l'aumento di superficie
di  vendita  dell'esercizio  o  del centro commerciale; l'ampliamento
strutturale  di  un  centro  commerciale  puo'  essere limitato anche
all'ampliamento  di  superficie di uno solo degli esercizi di vendita
in esso presenti;
   i)  per  ampliamento  merceologico,  l'inserimento nella gamma dei
prodotti  autorizzati appartenenti ad uno solo dei settori alimentari
o   noti,   di   prodotti   rientranti   nel   settore  non  presente
nell'attivita';
   l)  per  trasferimento di un esercizio o di un centro commerciale,
lo  spostamento della localizzazione della struttura in un'altra zona
dello stesso comune o in altro comune appartenente al medesimo ambito
territoriale;
   m)   per   cessazione   dell'attivita',   la  chiusura  definitiva
dell'esercizio  di vendita, anche nei casi di cui alla lettera g) con
restituzione  al  comune  del  titolo  autorizzatorio posseduto o con
obbligo  di  comunicazione  per  gli  esercizi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d) del d.lgs. 114/1998;
   n)  per domande concorrenti, quelle per le quali la documentazione
prevista e' completa o e' stata completata lo stesso giorno;
   o)  per  reimpiego  del  personale,  il reimpiego degli occupati a
tempo   indeterminato   negli  esercizi  preesistenti  alla  data  di
presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli
27,  comma  2,  28  e 51, nonche' degli occupati titolari di esercizi
commerciali e/o loro coadiutori e/o collaboratori;
   p)  per  esercizi  commerciali  polifunzionali,  esercizi  per  la
vendita  di  prodotti  alimentari  e non, in cui vengono svolte altre
forme  di  distribuzione  e  vengono  offerti  altri  tipi di servizi
complementari e/o non complementari.