Articolo 25 (Esercizi di vicinato) 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, entro i limiti fissati nell'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1), sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati dal trentesimo giorno e non oltre il centottantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il rispetto delle determinazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f). 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, comma 4 e dell'articolo 54; e) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni. 3. La superficie di vendita degli esercizi di vicinato puo' essere ampliata, nei limiti previsti nell'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1) e nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienica, sanitaria e sulla sicurezza, previa comunicazione al comune, da effettuarsi con le modalita' di cui al presente articolo. 4. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.