Articolo 25
                       (Esercizi di vicinato)

1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie  di  vendita  degli  esercizi  di vicinato, entro i limiti
fissati  nell'articolo  24,  comma  1,  lettera  a),  numero 1), sono
soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e
possono  essere  effettuati  dal  trentesimo  giorno  e  non oltre il
centottantesimo  giorno  dal  ricevimento  della comunicazione, fermo
restando  il  rispetto  delle  determinazioni  dei  comuni  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera f).

2.  Nella  comunicazione  di  cui al comma 1, il soggetto interessato
dichiara:
   a)  di  essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del
d.lgs. 114/1998;
   b)  di  avere  rispettato  i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria  ed  igienico-sanitaria,  i  regolamenti edilizi e le norme
urbanistiche, nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
   c)  il  settore  o  i  settori  merceologici,  l'ubicazione  e  la
superficie di vendita dell'esercizio;
   d)  l'esito  dell'eventuale  valutazione  in  caso di applicazione
delle disposizioni dell'articolo 20, comma 4 e dell'articolo 54;
   e) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
3.  La  superficie  di vendita degli esercizi di vicinato puo' essere
ampliata,  nei limiti previsti nell'articolo 24, comma 1, lettera a),
numero   1)   e   nel  rispetto  delle  norme  in  materia  edilizia,
urbanistica,   igienica,   sanitaria   e   sulla   sicurezza,  previa
comunicazione  al  comune,  da effettuarsi con le modalita' di cui al
presente articolo.

4.  Fermi  restando  i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di
vicinato  autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4
della  legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato
dei   medesimi,  a  condizione  che  siano  esclusi  il  servizio  di
somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.