Articolo 26 (Servizi commerciali polifunzionali) 1. La Regione stabilisce modalita' e criteri per la realizzazione dei servizi commerciali polifunzionali, come definiti all'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 2), nei comuni, frazioni e zone con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle aree montane ed insulari. 2. I comuni possono rilasciare, per l'intero territorio o per parti di esso, autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali polifunzionali, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, in deroga alle disposizioni ed ai criteri generali della programmazione socio-economica regionale, secondo le modalita' ed i criteri della deliberazione di cui al comma 1 e nel rispetto degli enti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti di polizia locale. 3. I comuni stipulano apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche interessate nei casi in cui nell'esercizio commerciale polifunzionale sia previsto lo svolgimento di servizi di carattere pubblico. 4. I servizi commerciali polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati con il comune, previa apposita convenzione. Per la durata del rapporto convenzionale non e' consentito trasferire la sede dell'attivita' in altre zone. 5. Nella richiesta di autorizzazione, a cui deve essere allegata una planimetria in scala adeguata del servizio commerciale polifunzionale con evidenziate le superfici di vendita, differenziate per tipo di attivita' commerciale e di servizio, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998; b) il settore o i settori merceologici ed i servizi ad essi annessi, l'ubicazione e la superficie dell'esercizio; c) di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio di attivita' diverse dalla vendita al dettaglio; d) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.