Articolo 27 (Disposizioni per l'adozione dei criteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione) 1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 11, il comune, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, in conformita' alle disposizioni della presente legge, alle previsioni del documento programmatico stesso e sulla base dei seguenti principi: a) modernizzazione del sistema produttivo, al fine del miglioramento della qualita' del servizio e del contenimento dei prezzi; b) garanzia della libera concorrenza; c) equilibrio delle diverse forme distributive; d) tutela dell'ambiente, valorizzazione dei quartieri urbani degradati e salvaguardia della viabilita' dei centri urbani. 2. Il comune adotta i criteri di cui al comma 1 prevedendo, in particolare, che: a) l'apertura, l'ampliamento della superficie, realizzati anche tramite concentrazione e accorpamento, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita, come individuate nell'articolo 24, comma 1, lettera b), siano soggetti, previa presentazione della domanda da parte dell'interessato, all'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale rilasciata dal comune stesso; b) nella domanda di cui alla lettera a), il soggetto interessato indichi, tra l'altro: 1) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio e, in caso di centro commerciale, la superficie degli esercizi di vicinato e delle medie strutture presenti, nonche' la superficie delle singole attivita' integrative, se previste; 2) la sussistenza delle condizioni di priorita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in conformita' alle previsioni del documento programmatico di cui all'articolo 11, ovvero delle condizioni di cui alla lettera d) del presente comma; c) alla domanda di cui alla lettera a) siano allegate planimetrie, in scala adeguata, della struttura commerciale, nelle quali siano evidenziate le superfici di vendita, l'area dei parcheggi, le principali direttrici di comunicazione viaria e dei trasporti pubblici, nonche' una relazione concernente l'impatto dell'esercizio sulla viabilita' della zona, nel caso di esercizio con superficie di vendita superiore a mq. 1.000; d) non possa essere negata l'autorizzazione al trasferimento di sede, nonche' all'apertura ed all'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), a seguito di concentrazione od accorpamento di esercizi gia' autorizzati, nell'ambito del territorio del medesimo comune, fermi restando i criteri di cui al capo Il ed a condizione che non sia ridotto il numero degli addetti complessivamente impiegati negli esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale; e) in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita, l'inizio dell'attivita' di una media struttura avvenga entro e non oltre 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima, decorsi i quali la stessa decade, fermo restando, in tutti gli altri casi, l'obbligo di inizio di attivita' entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi i quali la stessa e' revocata; f) in caso di trasferimento dell'esercizio, la restituzione dell'autorizzazione posseduta al comune interessato sia contestuale al rilascio della nuova autorizzazione. 3. Il comune provvede a, conformare i criteri di cui al presente articolo al nuovo documento programmatico regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.