Articolo 27
(Disposizioni  per  l'adozione  dei  criteri  ai  fini  del  rilascio
                        dell'autorizzazione)

1.  Entro  90  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  documento
programmatico   di   cui  all'articolo  11,  il  comune,  sentite  le
organizzazioni   di   tutela  dei  consumatori  e  le  organizzazioni
imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni,  in  conformita'  alle  disposizioni  della  presente
legge,  alle  previsioni  del  documento programmatico stesso e sulla
                     base dei seguenti principi:
   a)   modernizzazione   del   sistema   produttivo,   al  fine  del
miglioramento  della  qualita'  del  servizio  e del contenimento dei
prezzi;
   b) garanzia della libera concorrenza;
   c) equilibrio delle diverse forme distributive;
   d)  tutela  dell'ambiente,  valorizzazione  dei  quartieri  urbani
degradati e salvaguardia della viabilita' dei centri urbani.
2.  Il  comune  adotta  i  criteri  di  cui al comma 1 prevedendo, in
particolare, che:
   a)  l'apertura,  l'ampliamento  della superficie, realizzati anche
tramite concentrazione e accorpamento, il trasferimento di sede delle
medie  strutture di vendita, come individuate nell'articolo 24, comma
1,  lettera b), siano soggetti, previa presentazione della domanda da
parte      dell'interessato,     all'autorizzazione     all'esercizio
dell'attivita' commerciale rilasciata dal comune stesso;
   b)  nella  domanda di cui alla lettera a), il soggetto interessato
indichi, tra l'altro:
1)  il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie
di  vendita  dell'esercizio  e,  in  caso  di  centro commerciale, la
superficie  degli  esercizi  di  vicinato  e  delle  medie  strutture
presenti,  nonche' la superficie delle singole attivita' integrative,
se previste;

2)  la sussistenza delle condizioni di priorita' ai fini del rilascio
dell'autorizzazione,  in  conformita'  alle  previsioni del documento
programmatico  di cui all'articolo 11, ovvero delle condizioni di cui
alla lettera d) del presente comma;
   c) alla domanda di cui alla lettera a) siano allegate planimetrie,
in  scala  adeguata,  della  struttura commerciale, nelle quali siano
evidenziate  le  superfici  di  vendita,  l'area  dei  parcheggi,  le
principali   direttrici  di  comunicazione  viaria  e  dei  trasporti
pubblici,  nonche' una relazione concernente l'impatto dell'esercizio
sulla  viabilita' della zona, nel caso di esercizio con superficie di
vendita superiore a mq. 1.000;
   d)  non  possa  essere negata l'autorizzazione al trasferimento di
sede,  nonche'  all'apertura  ed  all'ampliamento della superficie di
vendita fino ai limiti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), a
seguito   di   concentrazione   od   accorpamento  di  esercizi  gia'
autorizzati,  nell'ambito  del  territorio del medesimo comune, fermi
restando  i  criteri  di  cui  al capo Il ed a condizione che non sia
ridotto  il  numero  degli  addetti  complessivamente impiegati negli
esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale;
   e)  in  caso  di rilascio contestuale della concessione edilizia e
della  autorizzazione  alla  vendita,  l'inizio dell'attivita' di una
media  struttura  avvenga  entro  e  non  oltre 24 mesi dalla data di
rilascio  dell'autorizzazione  medesima,  decorsi  i  quali la stessa
decade,  fermo restando, in tutti gli altri casi, l'obbligo di inizio
di  attivita' entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi
i quali la stessa e' revocata;
   f)  in  caso  di  trasferimento  dell'esercizio,  la  restituzione
dell'autorizzazione  posseduta  al comune interessato sia contestuale
al rilascio della nuova autorizzazione.
3.  Il  comune  provvede  a,  conformare i criteri di cui al presente
articolo  al  nuovo documento programmatico regionale entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso.