Articolo 29 (Conferenza di servizi) 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del d.lgs. 114/1998, il comune interessato indice presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, una conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28. 2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano un rappresentante del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, un rappresentante della provincia ed un rappresentante della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano, altresi', a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato dall'insediamento. Qualora il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, ad essa viene richiesto il parere non vincolante, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. 3. La conferenza di servizi e' convocata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi a tutti i soggetti di cui al comma 2 interessati al procedimento, ed al richiedente almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Alla lettera di convocazione dei componenti la conferenza e' allegata la documentazione necessaria al fine della preventiva valutazione, ivi compresi la relazione illustrativa del responsabile del procedimento di cui all'articolo 28, comma 5, ed il parere delle regione confinanti, se trasmesso nei termini previsti. 4. La conferenza deve essere indetta entro 60 giorni dal completamento dell'attivita' istruttoria di cui all'articolo 28, comma 5; il relativo accertamento e' effettuato dal responsabile del procedimento. 1. Le decisioni adottate in sede di conferenza di servizi devono conformarsi ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico di cui all'articolo 11. 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione. 7. I lavori della conferenza sono verbalizzati a cura di un dipendente del comune che funge da segretario della conferenza stessa. 8. Il verbale, sottoscritto dai componenti della conferenza e dal segretario, deve contenere tra l'altro: a) L'indicazione dei componenti presenti e dei partecipanti a titolo consultivo; b) l'oggetto della conferenza; c) le determinazioni assunte adeguatamente motivate. 9. Al verbale di cui al comma 8 sono allegati gli atti di legittimazione alla partecipazione alla conferenza, che costituiscono parte integrante del verbale medesimo. 10. Nel caso in cui la conferenza non possa aver luogo per l'assenza di uno o piu' componenti, questa deve essere riconvocata non oltre 10 giorni. 11. La domanda s'intende accolta ove entro 120 giorni dall'indizione della conferenza non venga comunicato il provvedimento di diniego. 12. In caso di mancata indizione da parte del comune della conferenza ai sensi del comma 4, la Regione convoca in via sostitutiva la conferenza medesima, anche a richiesta della parte interessata.