Articolo 29
                       (Conferenza di servizi)

   1.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'articolo 9 del d.lgs.
114/1998,  il  comune  interessato indice presso gli uffici regionali
competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la
provincia,   una   conferenza  di  servizi  finalizzata  al  rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28.

   2.  Alla  conferenza  di  servizi di cui al comma 1 partecipano un
rappresentante del comune competente al rilascio dell'autorizzazione,
un rappresentante della provincia ed un rappresentante della Regione.
Alle  riunioni  della  conferenza  partecipano,  altresi',  a  titolo
consultivo,   i   rappresentanti   dei   comuni   contermini,   delle
organizzazioni  dei  consumatori  e  delle imprese del commercio piu'
rappresentative   in   relazione  al  bacino  di  utenza  interessato
dall'insediamento.  Qualora  il bacino di utenza riguardi anche parte
del  territorio  di altra regione confinante, ad essa viene richiesto
il  parere  non  vincolante,  da  rilasciarsi  entro  30 giorni dalla
richiesta.

   3.   La   conferenza  di  servizi  e'  convocata  tramite  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  da  inviarsi  a  tutti i
soggetti  di  cui  al  comma  2  interessati  al  procedimento, ed al
richiedente  almeno  8  giorni prima della data di convocazione. Alla
lettera  di  convocazione dei componenti la conferenza e' allegata la
documentazione  necessaria  al fine della preventiva valutazione, ivi
compresi  la relazione illustrativa del responsabile del procedimento
di  cui  all'articolo  28,  comma  5,  ed  il  parere  delle  regione
confinanti, se trasmesso nei termini previsti.

   4.   La  conferenza  deve  essere  indetta  entro  60  giorni  dal
completamento  dell'attivita'  istruttoria  di  cui  all'articolo 28,
comma  5; il relativo accertamento e' effettuato dal responsabile del
procedimento.

   1.  Le  decisioni adottate in sede di conferenza di servizi devono
conformarsi  ai  criteri  di  programmazione  urbanistico-commerciale
regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico
di cui all'articolo 11.

   6.  Le  deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza
dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione.

   7.  I  lavori  della  conferenza  sono  verbalizzati  a cura di un
dipendente  del  comune  che  funge  da  segretario  della conferenza
stessa.

   8.  Il verbale, sottoscritto dai componenti della conferenza e dal
segretario, deve contenere tra l'altro:
   a)  L'indicazione  dei  componenti  presenti  e dei partecipanti a
titolo consultivo;
   b) l'oggetto della conferenza;
   c) le determinazioni assunte adeguatamente motivate.
9.  Al  verbale  di  cui  al  comma  8  sono  allegati  gli  atti  di
legittimazione alla partecipazione alla conferenza, che costituiscono
parte integrante del verbale medesimo.

10.  Nel caso in cui la conferenza non possa aver luogo per l'assenza
di uno o piu' componenti, questa deve essere riconvocata non oltre 10
giorni.

11.  La domanda s'intende accolta ove entro 120 giorni dall'indizione
della conferenza non venga comunicato il provvedimento di diniego.

12. In caso di mancata indizione da parte del comune della conferenza
ai  sensi  del  comma  4,  la  Regione  convoca in via sostitutiva la
conferenza medesima, anche a richiesta della parte interessata.