Articolo 3 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica alle attivita' di vendita al dettaglio e, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 5, anche alle attivita' di vendita all'ingrosso. 2. Sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione, oltre alle attivita' di vendita finalizzate a pubbliche raccolte di fondi a favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di associazioni di volontariato, di quotidiani di partito o di singole iniziative a scopo benefico od umanitario, ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. 114/1998: a) i farmacisti ed i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici; b) i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni; c) le associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni; d) i produttori agricoli, singoli od associati, i quali esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni; e) le vendite di carburanti nonche' degli olii minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni; per vendita di carburanti s'intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni; f) artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei berti di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere od alla prestazione del servizio; g) i pescatori e le cooperative di pescatori, nonche' i cacciatori, singoli od associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da cui direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici, nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; h) coloro che vendano o espongano, per la vendita, le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, i) la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; l) l'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; m) gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'. 3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.