Articolo 3
                      (Ambito di applicazione)

1.  La  presente  legge  si  applica  alle  attivita'  di  vendita al
dettaglio  e,  limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 5,
anche alle attivita' di vendita all'ingrosso.

2.  Sono  comunque  esclusi  dall'ambito  di applicazione, oltre alle
attivita'  di  vendita  finalizzate  a  pubbliche raccolte di fondi a
favore  di  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale, di
associazioni  di  volontariato, di quotidiani di partito o di singole
iniziative  a scopo benefico od umanitario, ai sensi dell'articolo 4,
del d.lgs. 114/1998:
   a)  i  farmacisti  ed i direttori di farmacie delle quali i comuni
assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n.  475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
362   e  successive  modificazioni,  qualora  vendano  esclusivamente
prodotti  farmaceutici,  specialita' medicinali, dispositivi medici e
presidi medico chirurgici;
   b) i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano
esclusivamente  generi  di  monopolio  di  cui alla legge 22 dicembre
1957,  n.  1293 e successive modificazioni, e al relativo regolamento
di  esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;
   c)  le  associazioni  dei  produttori ortofrutticoli costituite ai
sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni;
   d) i produttori agricoli, singoli od associati, i quali esercitino
attivita'   di  vendita  di  prodotti  agricoli  nei  limiti  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125
e  successive  modificazioni,  ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e
successive modificazioni;
   e)  le  vendite  di  carburanti nonche' degli olii minerali di cui
all'articolo  1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio
1934,  n.  1303 e successive modificazioni; per vendita di carburanti
s'intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i
lubrificanti,  effettuata  negli impianti di distribuzione automatica
di  cui  all'articolo  16  del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
e  successive  modificazioni,  ed  al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32 e successive modificazioni;
   f)  artigiani  iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo 5, primo
comma,  della  legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali
di produzione o nei locali a questi adiacenti dei berti di produzione
propria,  ovvero  per  la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere od alla prestazione del servizio;
   g)   i   pescatori  e  le  cooperative  di  pescatori,  nonche'  i
cacciatori,  singoli  od  associati,  che  vendano  al  pubblico,  al
dettaglio,   la   cacciagione   ed   i  prodotti  ittici  provenienti
esclusivamente  dall'esercizio  della  loro  attivita'  e  coloro che
esercitano  la  vendita dei prodotti da cui direttamente e legalmente
raccolti  su  terreni  soggetti  ad  usi  civici,  nell'esercizio dei
diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
   h)  coloro  che  vendano  o  espongano, per la vendita, le proprie
opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le
proprie   pubblicazioni   di   natura   scientifica  od  informativa,
realizzate anche mediante supporto informatico,
   i)  la  vendita  dei  beni  del  fallimento  effettuata  ai  sensi
dell'articolo  106  delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
   l)  l'attivita'  di  vendita  effettuata  durante  il  periodo  di
svolgimento  delle  fiere  campionarie e delle mostre di prodotti nei
confronti  dei  visitatori,  purche'  riguardi  le sole merci oggetto
delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle
manifestazioni stesse;
   m)  gli  enti  pubblici  ovvero le persone giuridiche private alle
quali   partecipano   lo   Stato  o  enti  territoriali  che  vendano
pubblicazioni  o  altro  materiale  informativo,  anche  su  supporto
informatico,  di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto
della loro attivita'.
3.   Resta   fermo   quanto   previsto   per  l'apertura  delle  sale
cinematografiche  dalla  legge  4 novembre 1965, n. 1213 e successive
modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.