Articolo 30
 (Proroga, revoca, reintestazione e cessazione delle autorizzazioni)

1.  Ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  4,  lettera  a), del d.lgs.
114/1998,   e'   consentita   una   sola   proroga  del  termine  per
l'attivazione  fino  ad un massimo di un anno dei termini di cui agli
articoli  27,  comma 2, lettera e) e 28, commi 6 e 7, per ritardi non
imputabili al soggetto autorizzato.

2.  La  richiesta  di  proroga per le medie strutture di vendita deve
contenere  la  motivazione del ritardo ed essere presentata al comune
nel   termine   perentorio   di  60  giorni  precedenti  la  scadenza
dell'autorizzazione,  salvo  il  caso  in  cui  il  motivo di ritardo
intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo
di validita' dell'autorizzazione stessa.

3.  La  richiesta  di proroga per le grandi strutture di vendita deve
contenere  la  motivazione del ritardo ed essere presentata al comune
nel   termine   perentorio   di  90  giorni  precedenti  la  scadenza
dell'autorizzazione,  salvo  il  caso  in  cui  il motivo del ritardo
intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo
di validita' dell'autorizzazione stessa. Il comune concede la proroga
dopo  aver  acquisito  il parere favorevole della struttura regionale
competente in materia di commercio.

4.  Qualora  nei termini stabiliti nei commi precedenti la superficie
di  vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella
autorizzata,   il   comune,  previa  acquisizione  del  parere  della
struttura  regionale competente in materia di commercio ove si tratti
di grandi strutture, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la
parte  non  realizzata  a condizione che siano comunque rispettate le
norme   relative   all'entita'  della  superficie  di  vendita  della
tipologia  di  struttura autorizzata. Nel caso in cui la riduzione di
superficie  attivata  comporta  la  realizzazione  di  una  struttura
diversamente classificata l'autorizzazione e' revocata.

5.  Le  attivita' commerciali devono essere esercitate in conformita'
all'autorizzazione pena la revoca della autorizzazione stessa.

6.  Per  il  trasferimento della gestione o della proprieta' per atto
tra   vivi   o   per  causa  di  morte,  nonche'  per  la  cessazione
dell'attivita'  relativa  agli  esercizi  di  cui  all'articolo 24 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, del d.lgs.
114/1998.