Articolo 30 (Proroga, revoca, reintestazione e cessazione delle autorizzazioni) 1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), del d.lgs. 114/1998, e' consentita una sola proroga del termine per l'attivazione fino ad un massimo di un anno dei termini di cui agli articoli 27, comma 2, lettera e) e 28, commi 6 e 7, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato. 2. La richiesta di proroga per le medie strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validita' dell'autorizzazione stessa. 3. La richiesta di proroga per le grandi strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 90 giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validita' dell'autorizzazione stessa. Il comune concede la proroga dopo aver acquisito il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di commercio. 4. Qualora nei termini stabiliti nei commi precedenti la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia di commercio ove si tratti di grandi strutture, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata a condizione che siano comunque rispettate le norme relative all'entita' della superficie di vendita della tipologia di struttura autorizzata. Nel caso in cui la riduzione di superficie attivata comporta la realizzazione di una struttura diversamente classificata l'autorizzazione e' revocata. 5. Le attivita' commerciali devono essere esercitate in conformita' all'autorizzazione pena la revoca della autorizzazione stessa. 6. Per il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' per la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui all'articolo 24 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, del d.lgs. 114/1998.