Articolo 31
(Principi per l'adozione dei criteri in materia di orari di vendita)

1.  I comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle
imprese  del commercio e dei lavoratori dipendenti, emanano i criteri
in  materia  di  orari  di  apertura  e di chiusura degli esercizi di
vendita conformandoli ai seguenti principi:
   a)  adeguare  gli  orari  alle  esigenze complessive degli utenti,
rapportandoli  agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali,
in  attuazione  dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142 e successive modificazioni;
   b)  promuovere  un  costante  processo  di  confronto fra le parti
sociali  interessate  ed  i  soggetti pubblici, al fine di avviare la
sperimentazione di nuove soluzioni di servizio alla collettivita';
   c)  coordinare  gli  orari  degli esercizi di vendita, articolando
opportunamente  la  mezza  giornata di chiusura infrasettimanale e le
deroghe  alla  chiusura  festiva e domenicale di cui all'articolo 11,
comma  5,  del  d.lgs.  114/1998,  secondo aree omogenee dello stesso
comune;
   d) ottimizzare il servizio ai consumatori mediante:
   1) l'individuazione delle domeniche e dei giorni festivi nei quali
sono  consentite  le  deroghe previste alla lettera c) per garantire,
per  ogni area omogenea, l'apertura degli esercizi in tali giorni del
mese di dicembre e nelle ulteriori otto domeniche o festivita';
2)  l'individuazione  delle  zone  comunali nelle quali e' consentita
l'attivita'  di vendita in orario notturno degli esercizi di vendita,
ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del d.lgs. 114/1998;

3)  l'applicazione  alle  attivita'  miste  di  uno  stesso esercizio
commerciale,  ai  servizi polifunzionali ed ai centri commerciali, di
un  regime  di orari che tenga conto delle esigenze complessive degli
utenti;

4)  l'adeguamento  degli  orari delle attivita' artigiane ed agricole
esercenti la vendita al dettaglio a quelli dei negozi.