Articolo 31 (Principi per l'adozione dei criteri in materia di orari di vendita) 1. I comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, emanano i criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita conformandoli ai seguenti principi: a) adeguare gli orari alle esigenze complessive degli utenti, rapportandoli agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni; b) promuovere un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici, al fine di avviare la sperimentazione di nuove soluzioni di servizio alla collettivita'; c) coordinare gli orari degli esercizi di vendita, articolando opportunamente la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le deroghe alla chiusura festiva e domenicale di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998, secondo aree omogenee dello stesso comune; d) ottimizzare il servizio ai consumatori mediante: 1) l'individuazione delle domeniche e dei giorni festivi nei quali sono consentite le deroghe previste alla lettera c) per garantire, per ogni area omogenea, l'apertura degli esercizi in tali giorni del mese di dicembre e nelle ulteriori otto domeniche o festivita'; 2) l'individuazione delle zone comunali nelle quali e' consentita l'attivita' di vendita in orario notturno degli esercizi di vendita, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del d.lgs. 114/1998; 3) l'applicazione alle attivita' miste di uno stesso esercizio commerciale, ai servizi polifunzionali ed ai centri commerciali, di un regime di orari che tenga conto delle esigenze complessive degli utenti; 4) l'adeguamento degli orari delle attivita' artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quelli dei negozi.