Articolo 32 (Comuni e localita' a prevalente economia turistica e citta' d'arte) 1. La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni e delle localita' che possono usufruire delle deroghe previste dall'articolo 12 del d.lgs. 114/1998 in quanto a prevalente economia turistica e citta' d'arte e determina i relativi periodi, tenuto conto delle seguenti caratteristiche: a) comuni o parte di essi a prevalente economia turistica; b) citta' d'arie o parti di comuni aventi tale connotazione; e) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, enogastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo all'apporto dell'animazione e dell'economia delle localita' suddette. 2. I comuni, ai fini dell'applicabilita' delle deroghe, sulla base dei parametri regionali di cui al comma 1, provvedono, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti, a proporre alla Regione le aree con connotazione di localita' turistica o di citta' d'arte, precisando se permanente o periodica, tenuto conto delle specificita' territoriali ed economiche del proprio territorio, nonche' i periodi in cui e' rilevante la presenza di flusso turistico. 3. La Regione individua i comuni, le frazioni, le localita' e le zone in cui si applicano le deroghe previste dall'articolo 12 del d.lgs. 114/1998 ed i relativi periodi. 4. La Regione puo' aggiornare i parametri di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, ed articolo 13. .gruppo=13;