Articolo 32
(Comuni e localita' a prevalente economia turistica e citta' d'arte)

1.  La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori,
delle   imprese   del  commercio  e  del  turismo  e  dei  lavoratori
dipendenti,  stabilisce  i parametri per l'individuazione dei comuni,
delle  frazioni e delle localita' che possono usufruire delle deroghe
previste  dall'articolo 12 del d.lgs. 114/1998 in quanto a prevalente
economia  turistica  e  citta' d'arte e determina i relativi periodi,
tenuto conto delle seguenti caratteristiche:
   a)  comuni  o  parte  di  essi a prevalente economia turistica; b)
citta'  d'arie  o parti di comuni aventi tale connotazione; e) comuni
montani  o  zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di
comuni    caratterizzati   da   presenza   di   attrattive   termali,
naturalistico-ambientali,     storico-culturali,    enogastronomiche,
religiose  nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento
significativo   all'apporto  dell'animazione  e  dell'economia  delle
localita' suddette.
2.  I  comuni,  ai fini dell'applicabilita' delle deroghe, sulla base
dei  parametri  regionali  di  cui al comma 1, provvedono, sentite le
organizzazioni  locali dei consumatori, delle imprese del commercio e
del  turismo,  dei  lavoratori dipendenti, a proporre alla Regione le
aree  con  connotazione  di  localita'  turistica o di citta' d'arte,
precisando se permanente o periodica, tenuto conto delle specificita'
territoriali  ed economiche del proprio territorio, nonche' i periodi
in cui e' rilevante la presenza di flusso turistico.

3. La Regione individua i comuni, le frazioni, le localita' e le zone
in  cui  si applicano le deroghe previste dall'articolo 12 del d.lgs.
114/1998 ed i relativi periodi.

4.  La  Regione  puo'  aggiornare i parametri di cui al comma 1 sulla
base  di  mutamenti  del contesto economico del mercato, in relazione
alle  caratteristiche  degli ambiti territoriali individuati ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, ed articolo 13. .gruppo=13;