Articolo 33
    (Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche)

1.  La  Regione adotta il documento programmatico per il commercio su
aree pubbliche, con validita' triennale, con il quale sono definiti i
criteri   generali  per  l'individuazione  delle  aree  da  destinare
all'esercizio  del  commercio su aree pubbliche, con riferimento alle
diverse  tipologie  dei  mercati,  delle  fiere  e per lo svolgimento
dell'attivita' in forma itinerante, tenendo conto:
   a) ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998, delle
caratteristiche  degli  ambiti territoriali individuati dall'articolo
13,   nonche'   delle  caratteristiche  dei  comuni  con  popolazione
residente inferiore a 3.000 abitanti e di quelle dei centri storici;
   b) della popolazione residente e fluttuante;
   c) della densita' della rete distributiva.
2. I criteri di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:
   a)    ottimizzare    il   servizio,   con   particolare   riguardo
all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;
   b)  realizzare  un  adeguato  equilibrio  con  le  altre  forme di
distribuzione,   tenuto  conto  delle  presenze  dei  consumatori  ed
attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento del commercio
fisso;
   c)   definire  un  disegno  del  commercio  su  area  pubblica  in
correlazione  con  le  peculiarita'  territoriali,  sulla  base delle
caratteristiche  degli  ambiti territoriali individuati dall'articolo
13  nonche'  di  quelle  dei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e dei centri storici;
   d)  incentivare  il  commercio  su  aree pubbliche nelle sue varie
forme,  anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale specie
nei  comuni  con  minore consistenza demografica e nelle zone rurali,
insulari e montane;
   e)  promuovere  l'adeguamento  delle  aree  alle  norme di igiene,
sanita'  e  sicurezza,  nonche' valorizzare il ruolo della produzione
agricola ed artigiana locale e regionale.
3.  Il  documento programmatico di cui al comma 1 definisce, inoltre,
anche   sulla   base   delle  indicazioni  dell'osservatorio  di  cui
all'articolo 8:
   a) i criteri per:
1)  la  determinazione  delle  aree  e  del  numero dei posteggi, ivi
compresi   quelli   riservati   ai  produttori  agricoli  e  la  loro
assegnazione;

2) l'istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati che si
svolgono quotidianamente o a cadenza diversa;

3) l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive;

4)  il  rilascio  delle  autorizzazioni per l'attivita' di vendita in
forma itinerante di cui all'articolo 43;

5)  l'articolazione  degli orari per lo svolgimento dell'attivita' di
vendita su aree pubbliche;
   b)  le  caratteristiche  tipologiche  delle  fiere  e  le relative
modalita' di partecipazione, ivi compresi i criteri di priorita'.