Articolo 33 (Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche) 1. La Regione adotta il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, con validita' triennale, con il quale sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie dei mercati, delle fiere e per lo svolgimento dell'attivita' in forma itinerante, tenendo conto: a) ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998, delle caratteristiche degli ambiti territoriali individuati dall'articolo 13, nonche' delle caratteristiche dei comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti e di quelle dei centri storici; b) della popolazione residente e fluttuante; c) della densita' della rete distributiva. 2. I criteri di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi: a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta; b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori ed attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento del commercio fisso; c) definire un disegno del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarita' territoriali, sulla base delle caratteristiche degli ambiti territoriali individuati dall'articolo 13 nonche' di quelle dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e dei centri storici; d) incentivare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale specie nei comuni con minore consistenza demografica e nelle zone rurali, insulari e montane; e) promuovere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanita' e sicurezza, nonche' valorizzare il ruolo della produzione agricola ed artigiana locale e regionale. 3. Il documento programmatico di cui al comma 1 definisce, inoltre, anche sulla base delle indicazioni dell'osservatorio di cui all'articolo 8: a) i criteri per: 1) la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, ivi compresi quelli riservati ai produttori agricoli e la loro assegnazione; 2) l'istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa; 3) l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive; 4) il rilascio delle autorizzazioni per l'attivita' di vendita in forma itinerante di cui all'articolo 43; 5) l'articolazione degli orari per lo svolgimento dell'attivita' di vendita su aree pubbliche; b) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le relative modalita' di partecipazione, ivi compresi i criteri di priorita'.