Articolo 34
(Adozione e revisione del documento programmatico per il commercio su
                           aree pubbliche)

1.   Ai   fini   dell'adozione   e   della  revisione  del  documento
programmatico  di  cui  all'articolo  33  si  applica quanto previsto
                dall'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4.