Articolo 35
     (Adempimenti comunali ed interventi sostitutivi regionali)

1. I comuni, in conformita', ai contenuti del documento programmatico
di  cui  all'articolo  33,  entro  180  giorni  dalla  data della sua
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  sentiti i
rappresentanti  delle  organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del  commercio,  adottano  le  determinazioni in materia di commercio
sulle aree pubbliche, previste dall'articolo 28 del d.lgs. 114/1998.

2.  Il  provvedimento  comunale  di  cui al comma 1 e' aggiornato con
cadenza   triennale,   in   conformita'  al  documento  programmatico
regionale.

3.  Gli  interventi sostitutivi di cui all'articolo 28, comma 18, del
d.lgs. 114/1998 sono assunti con le modalita' di cui all'articolo 22,
commi 3 e 4.