Articolo 35 (Adempimenti comunali ed interventi sostitutivi regionali) 1. I comuni, in conformita', ai contenuti del documento programmatico di cui all'articolo 33, entro 180 giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adottano le determinazioni in materia di commercio sulle aree pubbliche, previste dall'articolo 28 del d.lgs. 114/1998. 2. Il provvedimento comunale di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale, in conformita' al documento programmatico regionale. 3. Gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 28, comma 18, del d.lgs. 114/1998 sono assunti con le modalita' di cui all'articolo 22, commi 3 e 4.