Articolo 37
   (Condizioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche)

1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere esercitato:
   a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;
   b)  su  qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal comune
ai  sensi dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998, purche' in
forma itinerante ed effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di
suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta e nei giorni stabiliti
dal comune;
   c) nell'ambito delle fiere.
2.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  vendita  dei
prodotti  alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi
se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una
e   l'altra  attivita'.  L'abilitazione  alla  somministrazione  deve
risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3.   E   comune  puo'  concedere,  previa  stipulazione  di  apposita
convenzione  ai  sensi  della  vigente  normativa, l'autogestione del
mercato  ai  titolari  di  autorizzazione che vi operano, purche' sia
fatta richiesta da parte di almeno il 60 per cento di essi.