Articolo 37 (Condizioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche) 1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere esercitato: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile; b) su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998, purche' in forma itinerante ed effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta e nei giorni stabiliti dal comune; c) nell'ambito delle fiere. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 3. E comune puo' concedere, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l'autogestione del mercato ai titolari di autorizzazione che vi operano, purche' sia fatta richiesta da parte di almeno il 60 per cento di essi.