Articolo 38
                  (Vendita di prodotti artigianali)

1.   L'attivita'   di  vendita  di  prodotti  di  propria  produzione
esercitati da artigiani e' soggetta all'autorizzazione amministrativa
di  cui  agli  articoli  39 e 43, salvo i casi di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera f).