Articolo 39 (Rilascio dell'autorizzazione e della concessione) 1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del posteggio stesso di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, sono rilasciate dal comune ove ha sede il posteggio medesimo. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante su tutto il territorio regionale, secondo quanto stabilito dal comune ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), e, limitatamente alla partecipazione alle fiere, su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. 2. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attivita' e' consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori.