Articolo 39
         (Rilascio dell'autorizzazione e della concessione)

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con
posteggio  e  la  concessione  decennale  del posteggio stesso di cui
all'articolo  28,  comma  1,  lettera  a),  del d.lgs. 114/1998, sono
rilasciate   dal   comune   ove   ha   sede  il  posteggio  medesimo.
L'autorizzazione  abilita anche all'esercizio dell'attivita' in forma
itinerante su tutto il territorio regionale, secondo quanto stabilito
dal  comune  ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  1,  lettera b), e,
limitatamente  alla partecipazione alle fiere, su tutto il territorio
nazionale.  Il  rilascio  dell'autorizzazione e della concessione del
posteggio sono contestuali.

2.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporanei  del  titolare,
l'esercizio  dell'attivita' e' consentito a dipendenti, collaboratori
o coadiutori.