Articolo 4 (Condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attivita') 1. L'attivita' di vendita disciplinata dalla presente legge puo' essere esercitata con riferimento ai settori alimentare, non alimentare o ad entrambi. 2. Non e' fatto obbligo di porre in vendita l'intera gamma dei prodotti commercializzabili nei relativi settori. 3. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998 e del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonche' al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.