Articolo 4
       (Condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attivita')

1.  L'attivita'  di  vendita  disciplinata  dalla presente legge puo'
essere   esercitata   con  riferimento  ai  settori  alimentare,  non
alimentare o ad entrambi.

2.  Non  e'  fatto  obbligo  di  porre  in vendita l'intera gamma dei
prodotti commercializzabili nei relativi settori.

3.   L'esercizio   dell'attivita'  e'  subordinato  al  possesso  dei
requisiti  morali e professionali di cui all'articolo 5, commi 2 e 5,
del  d.lgs.  114/1998 e del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla
presente   legge,   nonche'  al  rispetto  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.