Articolo 40
(Avviso   pubblico  comunale  e  procedure  per  la  concessione  del
            posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione)

l.   Al  fine  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  del
commercio  su  aree  pubbliche e della relativa concessione, i comuni
trasmettono  alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale,  gli avvisi pubblici comunali con l'indicazione del numero
e   delle   caratteristiche  di  tutti  i  posteggi  disponibili  per
l'esercizio   del   commercio  su  aree  pubbliche  da  assegnare  in
    concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.

2.  Gli  avvisi di cui al comma 1 devono pervenire, entro e non oltre
il  30  aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la
quale,  entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date,
provvede   alla   relativa  pubblicazione  su  un  unico  numero  del
Bollettino Ufficiale.

3.  Gli  avvisi pervenuti successivamente alle date di cui al comma 2
sono  pubblicati  sul numero del Bollettino Ufficiale, sul quale sono
pubblicati gli avvisi relativi alla data immediatamente successiva.

4. L'avviso comunale deve contenere:
   a)  l'elenco  dei posteggi da assegnare, la loro , localizzazione,
le   dimensioni   e  le  caratteristiche  di  ciascun  posteggio,  la
tipologia,  la  cadenza  e  l'ubicazione  del  mercato  in  cui  sono
inseriti;
   b)   l'eventuale  elenco  dei  posteggi  riservati  ai  produttori
agricoli;
   c)  il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che
non  puo'  essere  superiore  a  60 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.