Articolo 41
           (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

1.   La   domanda  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  e  per  la
concessione  del  posteggio  e'  inoltrata,  tramite raccomandata con
ricevuta  di  ritorno,  al comune sede del posteggio stesso, entro 30
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  di cui
all'articolo 40.

2.  Il  comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione
in conformita' della graduatoria formulata sulla base dei criteri del
documento programmatico di cui all'articolo 33.