Articolo 41 (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione) 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio e' inoltrata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al comune sede del posteggio stesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 40. 2. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformita' della graduatoria formulata sulla base dei criteri del documento programmatico di cui all'articolo 33.