Articolo 42
                (Disposizioni sull'uso del posteggio)

1. La concessione del posteggio non puo' essere in alcun caso ceduta,
a  nessun  titolo,  se  non  con il trasferimento dell'attivita' come
disciplinato dalle norme vigenti.

2. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari,
possono  essere  giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di
autorizzazione  per  l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che
vantino  il piu' alto numero di presenze nel mercato accertate con le
modalita'  stabilite  dal comune per il periodo antecedente alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, salvo il caso in cui
l'area sia occupata da impianti fissi,

3.  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, il comune
istituisce apposito registro per l'annotazione delle presenze.