Articolo 42 (Disposizioni sull'uso del posteggio) 1. La concessione del posteggio non puo' essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attivita' come disciplinato dalle norme vigenti. 2. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato accertate con le modalita' stabilite dal comune per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi, 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune istituisce apposito registro per l'annotazione delle presenze.