Articolo 43 (Rilascio dell'autorizzazione) 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di societa' di persone, dal comune in cui ha sede legale la societa', in conformita' ai criteri del documento programmatico di cui all'articolo 33. 2. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attivita' su tutto il territorio regionale, nonche' alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresi' alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi. 3. Il comune, verificata la possibilita' o meno di rilascio delle autorizzazioni in conformita' ai criteri del documento programmatico regionale, ne da' notizia attraverso avviso pubblico, precisando il numero delle autorizzazioni se rilasciabili. 4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al comune di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'avviso pubblico di cui al comma 3, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di spedizione della domanda. 5. Uno stesso soggetto non puo' essere titolare di piu' di due autorizzazioni. Il titolare puo' delegare l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 39, comma 2. 6. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il comune che l'ha rilasciata, trasmette, entro 30 giorni, l'autorizzazione medesima al comune di nuova residenza, il quale provvede d'ufficio alla presa in carico di essa ed agli adempimenti connessi.