Articolo 43
                   (Rilascio dell'autorizzazione)

1.  L'autorizzazione  per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
in  forma  itinerante  e'  rilasciata  dal  comune  di  residenza del
richiedente  o,  in caso di societa' di persone, dal comune in cui ha
sede  legale  la  societa',  in  conformita' ai criteri del documento
programmatico di cui all'articolo 33.

2.  L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attivita' su tutto il
territorio regionale, nonche' alla partecipazione alle fiere su tutto
il  territorio  nazionale.  L'autorizzazione  abilita  altresi'  alla
vendita  presso  il domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove
questi  si  trovi  per  motivi  di  lavoro,  di  studio,  di cura, di
intrattenimento  o  di  svago, previo esplicito consenso del soggetto
proprietario e/o detentore dei luoghi.

3.  Il  comune,  verificata  la possibilita' o meno di rilascio delle
autorizzazioni  in conformita' ai criteri del documento programmatico
regionale,  ne  da' notizia attraverso avviso pubblico, precisando il
numero delle autorizzazioni se rilasciabili.

4.  Le  domande  per  il  rilascio  dell'autorizzazione sono inviate,
tramite  raccomandata con ricevuta di ritorno al comune di residenza,
entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'avviso pubblico di cui al
comma  3,  il  quale  formula  una  graduatoria  ai fini del rilascio
dell'autorizzazione  sulla base dell'ordine cronologico di spedizione
della domanda.

5.  Uno  stesso  soggetto  non  puo'  essere  titolare di piu' di due
autorizzazioni.  Il titolare puo' delegare l'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 39, comma 2.

6.    Nel   caso   di   cambiamento   di   residenza   del   titolare
dell'autorizzazione,  il comune che l'ha rilasciata, trasmette, entro
30 giorni, l'autorizzazione medesima al comune di nuova residenza, il
quale  provvede  d'ufficio  alla  presa  in  carico  di  essa ed agli
adempimenti connessi.