Articolo 44
             (Revoca e sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore:
   a)  perda  il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5,
del d.lgs. 114/1998;
   b) non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data di rilascio; in
tal  caso  il  comune  puo' concedere una proroga non superiore a sei
mesi per comprovata necessita';
   e) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per
periodi  di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno
solare,  salvo  i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare.
2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il
comune ne da' comunicazione all'interessato, fissando un termine, non
superiore  a  30  giorni,  per le eventuali contro-deduzioni; decorso
inutilmente  tale  termine provvede all'adozione del provvedimento di
revoca.

3.   Ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  3,  del  d.lgs.  114/1998,
l'autorizzazione e' sospesa dal comune per un periodo non superiore a
20 giorni.