Articolo 44 (Revoca e sospensione dell'autorizzazione) 1. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore: a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, del d.lgs. 114/1998; b) non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il comune puo' concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessita'; e) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. 2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il comune ne da' comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca. 3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998, l'autorizzazione e' sospesa dal comune per un periodo non superiore a 20 giorni.