Articolo 45 (Reintestazione dell'autorizzazione) 1. L'autorizzazione e' reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. 2. La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, e' presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda. 3. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice civile, consente di proseguire l'attivita' del dante causa senza interruzioni. 4. L'autorizzazione e' reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero costituiscono una societa' di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della societa', devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. Gli credi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998, hanno facolta' di continuare l'attivita' fino alla reintestazione dell'autorizzazione. 5. Nel caso di operatori con concessione di posteggio la reintestazione e' effettuata dal comune sede del posteggio medesimo. 6. Nel caso di operatori itineranti, l'autorizzazione e' reintestata dal comune che l'ha rilasciata, qualora il reintestatario vi abbia la residenza; in caso di residenza del reintestatario in comune diverso, si applica la procedura prevista per il cambio di residenza dall'articolo 43, comma 6. 7. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce le presenze giornaliere nei mercati possedute dal precedente titolare, valutabili ai fini dell'attribuzione del titolo di priorita'.