Articolo 45
                (Reintestazione dell'autorizzazione)

1.  L'autorizzazione e' reintestata a seguito di morte del titolare o
di  cessione  o  di affidamento in gestione dell'azienda da parte del
titolare   ad  altro  soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998.

2.  La  domanda  di  reintestazione,  corredata da autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti previsti, e' presentata entro un
anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione
o affidamento in gestione dell'azienda.

3.  La  domanda  di  reintestazione  di  una  autorizzazione  per  il
commercio  su  area  pubblica  di  una  piccola  impresa commerciale,
rilasciata  a  seguito  di  cessione  o  di  affidamento  in gestione
dell'azienda,  effettuati  con  scrittura privata registrata ai sensi
del  combinato  disposto  degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice
civile,  consente  di  proseguire  l'attivita'  del dante causa senza
interruzioni.

4.  L'autorizzazione  e' reintestata, nel caso di morte del titolare,
all'erede  o  agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano,
con  la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un
solo  rappresentante  per  tutti  i  rapporti  giuridici con i terzi,
ovvero  costituiscono una societa' di persone. In ogni caso l'erede o
il  rappresentante  degli  eredi,  o i rappresentanti della societa',
devono  essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi
2  e  5,  del  d.lgs.  114/1998.  Gli credi anche non in possesso dei
requisiti  di  cui  all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998,
hanno  facolta'  di  continuare  l'attivita' fino alla reintestazione
dell'autorizzazione.

5.   Nel   caso   di   operatori  con  concessione  di  posteggio  la
reintestazione e' effettuata dal comune sede del posteggio medesimo.

6.  Nel caso di operatori itineranti, l'autorizzazione e' reintestata
dal comune che l'ha rilasciata, qualora il reintestatario vi abbia la
residenza; in caso di residenza del reintestatario in comune diverso,
si   applica  la  procedura  prevista  per  il  cambio  di  residenza
dall'articolo 43, comma 6.

7.  Il  reintestatario  dell'autorizzazione  acquisisce  le  presenze
giornaliere nei mercati possedute dal precedente titolare, valutabili
ai fini dell'attribuzione del titolo di priorita'.