Articolo 46
                     (Disposizioni preliminari)

1.  Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione,
di  fine  stagione,  promozionali  e  tutte le altre vendite che, con
sinonimi  comparativi,  superlativi  o riferimenti di fantasia ovvero
con  vendite  abbinate  ad omaggi dello stesso articolo o di articoli
diversi,  vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di
acquisto dei prodotti.

2.  In  tutte  le  forme  di  vendita  straordinarie  sono  vietati i
riferimenti  a  procedure  fallimentari  e  simili, e le merci devono
essere  poste  in  vendita  con  l'indicazione del prezzo originario,
dello  sconto  o  del  ribasso  espresso  in percentuale, e del nuovo
prezzo scontato o ribassato.

3.  Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione
del  tipo  di  offerta  di  vendita,  della  relativa  durata e delle
condizioni.