Articolo 46 (Disposizioni preliminari) 1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le altre vendite che, con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia ovvero con vendite abbinate ad omaggi dello stesso articolo o di articoli diversi, vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti. 2. In tutte le forme di vendita straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili, e le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato. 3. Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.