Articolo 47
                      (Vendite di liquidazione)

1.  Le  vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi
tutte  le  merci  poste  in  vendita,  possono  essere svolte in ogni
periodo  dell'anno,  per una durata non superiore alle sei settimane,
in seguito a:
   a) cessazione di attivita' commerciale;
   b)  cessione  dell'azienda  o  suo trasferimento in altri locali o
scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali;
   e)  trasformazione,  manutenzione  e/o rinnovo delle attrezzature,
che  comportino  la  sospensione totale dell'attivita' per un periodo
minime di 15 giorni continuativi.
2. E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre
e  nei  30  giorni  che  precedono  l'inizio  delle  vendite  di fine
stagione, per le motivazioni di cui al comma 1, lettera c).

3.  Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di
liquidazione,   l'esercente   deve  darne  comunicazione  al  comune,
precisando,   oltre   l'ubicazione  dell'esercizio  nel  quale  viene
effettuata  la  vendita,  le date di inizio e cessazione di essa e le
motivazioni anche:
   a)   per   la   cessazione  dell'attivita'  commerciale:  di  aver
effettuato  comunicazione  di  cessazione  dell'attivita'  o  atto di
rinuncia   all'autorizzazione  amministrativa  per  la  scadenza  del
contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza;
   b)  per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico
di cessione o scrittura privata registrata;
   c)  per  il  trasferimento  dell'azienda  in altro locale: di aver
effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
   d)  per  la  trasformazione,  manutenzione  e/o  il  rinnovo delle
attrezzature:  di  aver  effettuato  denuncia  di inizio dei lavori o
ottenuto  concessione od autorizzazione edilizia per la realizzazione
di  opere  edili  ovvero  di procedere al rinnovo di almeno il 50 per
cento degli arredi.
4.  Nel  periodo  di  effettuazione  delle vendite di liquidazione e'
possibile  porre  in  vendita solo merci gia' presenti nell'esercizio
commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci
sia di altra provenienza che in conto vendita.

5.  Al  termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione,
la  manutenzione  e/o  il rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere
immediatamente  chiuso  per il tempo necessario all'effettuazione dei
lavori stessi.