Articolo 47 (Vendite di liquidazione) 1. Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a: a) cessazione di attivita' commerciale; b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali; e) trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell'attivita' per un periodo minime di 15 giorni continuativi. 2. E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione, per le motivazioni di cui al comma 1, lettera c). 3. Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercente deve darne comunicazione al comune, precisando, oltre l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di essa e le motivazioni anche: a) per la cessazione dell'attivita' commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attivita' o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la scadenza del contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza; b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata; c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento; d) per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione od autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50 per cento degli arredi. 4. Nel periodo di effettuazione delle vendite di liquidazione e' possibile porre in vendita solo merci gia' presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita. 5. Al termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione, la manutenzione e/o il rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.