Articolo 48 (Vendite di fine stagione) 1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate nei periodi compresi tra il 15 gennaio ed il 15 marzo e tra il 15 luglio ed il 20 settembre. Nell'ambito di tali periodi ogni comune puo' fissare un periodo massimo di quattro settimane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione. 2. Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione e' consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo. 3. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al comune, inviata almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita, contenente: a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata, la data di inizio e quella di cessazione e l'indicazione dei magazzini; b) la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita; c) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.