Articolo 48
                     (Vendite di fine stagione)

1.  Le  vendite  di  fine stagione riguardano i prodotti di carattere
stagionale  o  di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non
venduti  entro  un certo periodo di tempo e possono essere effettuate
nei  periodi  compresi  tra  il 15 gennaio ed il 15 marzo e tra il 15
luglio  ed  il  20 settembre. Nell'ambito di tali periodi ogni comune
puo'   fissare   un   periodo   massimo   di  quattro  settimane  per
l'effettuazione delle vendite di fine stagione.

2.  Durante  lo  svolgimento  di  una  vendita  di  fine  stagione e'
consentita  esclusivamente  la vendita delle merci in giacenza presso
l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo.

3. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione
al  comune,  inviata almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita,
contenente:
a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata, la data di
inizio e quella di cessazione e l'indicazione dei magazzini;
b) la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali
di vendita;
c)  i  testi  delle  asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta
informazione al consumatore.