Articolo 49
                       (Vendite promozionali)

1.   Le   vendite   promozionali   sono   effettuate   dall'esercente
dettagliante  per tutti o una parte dei prodotti merceologici; devono
essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio non meno di 15
giorni  prima  della  data  di  inizio  della  vendita promozionale e
possono essere svolte in ogni periodo dell'anno comunque per non piu'
di due volte l'anno, limitatamente al settore non alimentare, per una
durata non superiore alle due settimane.

2. E' vietato effettuare vendite promozionali nei periodi coincidenti
con le vendite di liquidazione e di fine stagione.