Articolo 49 (Vendite promozionali) 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici; devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio non meno di 15 giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere svolte in ogni periodo dell'anno comunque per non piu' di due volte l'anno, limitatamente al settore non alimentare, per una durata non superiore alle due settimane. 2. E' vietato effettuare vendite promozionali nei periodi coincidenti con le vendite di liquidazione e di fine stagione.