Articolo 5
                      (Formazione professionale
                   degli operatori del commercio)

1.  La  Regione  promuove  la  formazione professionale di coloro che
intendono  avviare  attivita' pro commerciali e l'aggiornamento degli
operatori  che gia' le esercitano, al fine di sostenere e qualificare
l'occupazione nel settore, distributivo.

2. La Regione individua appositi percorsi formativi per gli operatori
del  commercio  ed  approva  i  relativi  ordinamenti  didattici.  Le
attivita' di formazione riguardano, in particolare, corsi di:
   a)  qualificazione  professionale  per  l'esercizio  di  attivita'
commerciali  relative  al  settore merceologico alimentare avente per
oggetto   materie   tecnico-economiche   attinenti  all'attivita'  di
vendita,   alla   salute,  alla  sicurezza  ed  all'informazione  dei
consumatori,  nonche' alla conservazione, alla trasformazione ed alla
manipolazione degli alimenti freschi e conservati;
   b)   aggiornamento  e  formazione  continua  degli  operatori  del
commercio,  con particolare riferimento alle aree dell'organizzazione
e  della  gestione  aziendale,  della  qualita', del marketing, della
sicurezza,   della   compatibilita'   ambientale,   della   tutela  e
dell'informazione dei consumatori.
3.   La   realizzazione   delle  attivita'  di  cui  al  comma  2  e'
prioritariamente affidata, mediante apposite convenzioni, alle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), agli enti
bilaterali    contrattualmente    costituiti,   alle   organizzazioni
imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale e
ad  enti  costituiti  dalle  medesime  organizzazioni, ivi compresi i
centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 6.

4.   Possono   essere   previste   forme  di  incentivazione  per  la
partecipazione  ai corsi di cui al comma 2, lettera b), dei titolari,
dei  collaboratori e dei soci delle societa' di persone delle piccole
e medie imprese del settore del commercio.