Articolo 50
                       (Verifiche e controlli)

1.   I   comuni   stabiliscono   le  modalita'  e  le  procedure  per
l'effettuazione   dei   controlli   sui  prezzi  e  sulle  asserzioni
pubblicitarie,      garantendo      veridicita'     e     correttezza
nell'effettuazione  delle vendite di liquidazione, di fine stagione e
promozionali, a tutela dei consumatori.

2.  Per le violazioni alle disposizioni emanate in materia di vendite
di  liquidazione  di  fine  stagione  e  promozionali si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 22, del d.lgs. 114/1998.