Articolo 50 (Verifiche e controlli) 1. I comuni stabiliscono le modalita' e le procedure per l'effettuazione dei controlli sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie, garantendo veridicita' e correttezza nell'effettuazione delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, a tutela dei consumatori. 2. Per le violazioni alle disposizioni emanate in materia di vendite di liquidazione di fine stagione e promozionali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, del d.lgs. 114/1998.