Articolo 51
(Criteri  di  priorita' per il rilascio delle autorizzazioni relative
              alle medie e grandi strutture di vendita)

1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  11,  le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi
strutture   di   vendita   sono   rilasciate,  secondo  le  procedure
disciplinate  dagli  articoli  27,  28 e 29, nel rispetto dei criteri
contenuti nel titolo II, capo II e degli indici previsti all'articolo
52, in base al seguente ordine di priorita':
   a)   autorizzazioni   relative  all'apertura  di  medie  e  grandi
strutture   di   vendita   inserite   nell'ambito  dei  programmi  di
riqualificazione  e  recupero  urbano  previsti dagli articoli 2 e 11
della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dall'articolo 11 della legge 4
dicembre 1993, n. 493.
   b)   autorizzazioni   relative  all'apertura  di  medie  e  grandi
strutture di vendita previste nell'ambito degli strumenti urbanistici
attuativi approvati;

   c)   autorizzazioni   relative  all'apertura  di  medie  e  grandi
strutture di vendita previste nell'ambito degli strumenti urbanistici
attuativi adottati;
   d)  autorizzazioni  relative  all'apertura  di grandi strutture di
vendita,  a  seguito di concentrazione di preesistenti medie o grandi
strutture, in attivita' nel territorio comunale, a condizione che:
1)  la  superficie  di  vendita  non  sia  superiore alla somma delle
superfici di vendita degli esercizi preesistenti;

2) sia garantito il reimpiego del personale;

3)   siano   revocate   le   autorizzazioni  relative  agli  esercizi
preesistenti.

2.  Le  autorizzazioni  concernenti le medie e le grandi strutture di
vendita  non  rientranti  nei casi di cui al comma 1, sono rilasciate
secondo  le  procedure  disciplinate  negli articoli 27, 28 e 29, nel
rispetto  dei  criteri  di  cui  al titolo 11, capo II e degli indici
previsti   all'articolo   52,   in  base  all'ordine  cronologico  di
presentazione delle relative domande.